I Disturbi Specifici dell’Apprendimento in questi anni hanno ricevuto sempre più attenzione in Italia. Da quando nel 1997 è sorta l’Associazione Italiana Dislessia (AID) è stata avviata una campagna di sensibilizzazione scientifico-culturale che ha prodotto risultati importanti.
L’impatto è stato notevole, tanto da portare alla proposta di una legge sui DSA, approvata dal Parlamento nel 2010: la legge 170. Questa legge sancisce l’esistenza e il riconoscimento della dislessia, della disortografia, della disgrafia e della discalculia come condizioni permanenti di disturbo in alcune funzioni neuropsicologiche rilevanti ai fini della crescita e dell’apprendimento, condizioni che necessitano quindi di tutela in ambito scolastico, sociale e lavorativo.
Parallelamente alla divulgazione pubblica del fenomeno, sono state promosse importanti azioni in ambito scientifico, per cercare di raggiungere sempre più consenso rispetto alla definizione dei DSA, alle procedure per una corretta diagnosi e agli indirizzi riabilitativi più efficaci. Queste azioni hanno dato vita a un lungo processo di studio e confronto clinico e scientifico, nazionale e internazionale, che ha influenzato molto il piano normativo, sociale, scolastico e sanitario.
Tale impegno sul piano legislativo e in ambito sanitario ha colmato il ritardo che l’Italia scontava rispetto agli altri paesi, già avanzati nel riconoscimento di questi disturbi che condizionano in modo significativo il percorso scolastico e quindi possono influenzare il successo formativo delle persone.
Oggi, per insegnanti, clinici, ma anche genitori, esistono una base teorica e un quadro normativo che rappresentano un punto di riferimento e una fonte di documentazione per svolgere la propria attività, avere chiari i propri doveri, ma anche conoscere i diritti e le opportunità offerte ai ragazzi e alle loro famiglie.
Di cosa parla la legge 170 del 2010? Con questa legge i bambini e ragazzi con DSA vengono riconosciuti come alunni con delle caratteristiche che possono limitarne l’apprendimento. Acquistano dunque non solo il diritto di “esistere”, senza dover dimostrare di “essere uguali agli altri”, ma anche l’opportunità di ricevere un’offerta didattica personalizzata, di dimostrare le proprie qualità con l’aiuto di misure dispensative e strumenti compensativi.
La legge 170/2010 persegue, per la persona con DSA, le seguenti finalità̀:
- Garantire il diritto all’istruzione;
- Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità̀;
- Ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- Assicurare eguali opportunità̀ di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
Il 12 luglio 2011 sono stati pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca il Decreto Attuativo e le Linee Guida ad esso associate ”Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”. Questi testi si basano sulle più recenti conoscenze scientifiche e spiegano tutte le azioni che gli uffici Scolastici Regionali, le scuole e famiglie devono attuare per una piena e corretta applicazione della legge, ma soprattutto per la tutela e il supporto dei bambini con DSA. Viene affidato alla scuola un ruolo da protagonista, ma anche alla famiglia si chiede di fare una parte molto importante.
Alla luce delle linee guida messe a nostra disposizione dalle istituzioni legislative e scientifiche più autorevoli in questo campo, cerchiamo di comprendere come le famiglie si possono muovere lungo vari step dell’identificazione di un DSA, prima e dopo la (eventuale) diagnosi.
PRIMA DELLA DIAGNOSI
Le Linee guida del 12 Luglio 2011 affidano ai genitori il compito di richiedere ai docenti, nel caso in cui un bambino presenti difficoltà nell’affrontare il lavoro scolastico, un’osservazione attenta e sistematica della situazione.
Lo Schema di Accordo tra Stato, Regioni e province autonome approvato il 25 Luglio 2012 afferma non solo che la diagnosi di DSA dovrebbe essere “tempestiva”, ma che il percorso diagnostico dovrebbe essere attivato dopo la messa in atto da parte della scuola, sulla base di quanto ritenuto opportuno dall’insegnante, degli interventi educativo-didattici mirati previsti dalla legge 170/2010, quali ad esempio attività di recupero didattico mirato.
Parallelamente a quanto avviene in contesto scolastico e alla possibilità di stabilire in dialogo con l’insegnante rispetto alla presenza di difficoltà specifiche, nel caso di un sospetto DSA, come già detto molte volte in precedenza, è importante che il genitore si rivolga ai servizi territoriali di competenza (Asl, unità territoriali di neuropsichiatria infantile, centri specialistici pubblici o privati) accreditati al rilascio di certificazioni di DSA, che procederanno con una valutazione psicodiagnostica.
DOPO LA DIAGNOSI
Una volta che la diagnosi di DSA con relativa certificazione è stata ricevuta dalla famiglia, si avvia un percorso che coinvolge parallelamente la famiglia e la scuola in una serie di passaggi essenziali per garantire l’applicazione rapida ed efficace delle misure educative-didattiche previste dalla legge.
La famiglia è tenuta a consegnare la certificazione di DSA alla scuola, che deve protocollare il documento e inserirlo nel fascicolo personale dello studente. Inoltre, il coordinatore di classe e/o l’insegnante referente per i DSA nella scuola di appartenenza dovrebbero sempre essere informati e prendere visione della diagnosi.
Una volta consegnata la diagnosi, i genitori sono tenuti a richiedere la stesura, da parte della scuola, di un Piano didattico personalizzato (PDP), un documento che contiene indicazioni in merito agli strumenti compensativi e le misure dispensative necessari nei confronti del bambino in questione.
Prima di salutarci, vorrei aprire una piccola parentesi sulla “validità delle diagnosi”: abbiamo detto che le diagnosi valide sono quelle certificate da enti pubblici, enti privati convenzionati o equipe accreditate per la diagnosi di DSA.
Da quando la legge 170 è entrata in vigore, le domande di presa in carico di difficoltà scolastiche e DSA sono aumentate moltissimo, aumentando di conseguenza le liste di attesa e creando dei lunghi tempi di rilascio delle certificazioni (nella maggior parte dei casi molto superiori a sei mesi) da parte degli enti pubblici. D’altra parte, gli enti privati accreditati, che solitamente presentano tempi di attesa ridotti, hanno spesso costi molto alti. Sono stati dunque numerosi i casi in cui l’alunno, già sottoposto ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola, riesce ad ottenere la certificazione soltanto verso la fine dell’anno scolastico, rimanendo molti mesi senza le tutele cui avrebbe diritto.
Con l’intento di ovviare a tale inconveniente, gli organi competenti del MIUR, con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, hanno fornito alcune indicazioni che mantengono il focus sulla tutela del percorso formativo ed evolutivo del bambino con difficoltà scolastiche. Nel caso di alunni con una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, gli insegnanti sono comunque tenuti ad adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe o i docenti riscontrino delle carenze riconducibili ad un DSA. Non è necessario dunque attendere la presenza della diagnosi da parte di centri accreditati per creare un contesto didattico ed educativo facilitante per i bambini che ne hanno bisogno, limitando che si creino lacune nell’apprendimento ed esperienze di inutile insuccesso e frustrazione.
Seguitemi! La prossima volta parleremo in modo approfondito del Piano Didattico personalizzato, vedremo che valore ha, in che cosa consiste e come dovrebbe essere utilizzato al meglio per garantire ai nostri ragazzi le condizioni necessarie per il raggiungimento di successo e gratificazione commisurati alle loro capacità.
A presto!
Autore: Dott.ssa Matilde Taddei, Psicologa Clinica – Dottore di Ricerca in Psicopatologia dello Sviluppo – Specializzanda Psicoterapia.
Psych-e è un gruppo di Psicologi e Psicoterapeuti che hanno pensato di unire le proprie professionalità sotto un unico nome al fine di offrire e promuovere un servizio di qualità che sappia rispondere alle diverse richieste dell’utenza.
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