Quali sono i diritti dei papà lavoratori

Luca C. ci domanda quali sono i diritti dei papà assunti a tempo indeterminati.

Al fine di assicurare una più completa tutela della genitorialità e non solo della maternità il diritto del padre di usufruire del congedo, in alternativa al congedo di maternità, è stato inserito nel d.lgs n. 151/2001 “testo unico sulla maternità”.

Il congedo di paternità può essere usufruito dal padre lavoratore al verificarsi di specifiche condizioni che consistono: nella morte o nella grave infermità della madre, nell’abbandono del bambino ed, infine, nell’affidamento esclusivo del bambino in padre.

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Ascolta l’intervista alla nostra specialista Simona Fontana

Siffatte circostanza devono essere prontamente dimostrate dal lavoratore che intende usufruire del congedo di paternità tramite la presentazione, a seconda del caso; del certificato di morte della madre o dell’autocertificazione, della certificazione medica rilasciata dal servizio sanitario nazionale attestante la grave infermità della madre; dell’autocertificazione relativa all’abbondono del bambino da parte della madre ed infine, dal provvedimento giudiziale che attesti l’affidamento esclusivo al padre.

Al fine di sostenere la genitorialità promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro la legge 92/2012 con l’articolo 4, comma 24, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015:- un giorno di congedo di paternità obbligatorio da fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio; due giorni di congedo da usufruire facoltativamente sempre entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, in sostituzione della madre e previo accordo con la stessa (che, quindi, perderebbe a favore del padre del bambino, due dei suoi giorni di congedo di maternità che gli spettettano per legge).

Al padre lavoratore dipendente adottivo ed affidatario spetta il congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua in caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo, nonche in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche solo parzialemnte alle medesime condizioni previste per la madre avente diritto.

Il padre lavoratore che usufruisca del congedo di maternità ha diritto allo stesso trattamento spettante alla madre lavoratrice e, quindi, ad un indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera per tutto il periodo di congedo di paternità.

Il padre lavoratore può usufruire oltre al congedo di paternità nei casi espressamente previsti, anche del congedo parentale. Ciascun genitore, secondo le previsioni indicate nel Testo unico sulla maternità, ha diritto ad astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del bambino e complessivamente l’astensione non può superare il limite di 10 mesi.

Nell’ambito del suddetto limite il diritto compete al padre lavoratore dalla nascita e, quindi, anche allorquando la madre usufruisca del congedo di maternità, per un periodo- anche frazionato- non superiore a sei mesi, elevabile a sette mesi nel caso in cui non eserciti il diritto per un periodo non inferiore a tre mesi.

Il padre che intende usufruire del congedo parentale è tenuto, salvo il caso di oggettiva impossibilità, a preavvisare il proprio datore di lavoro secondo le modalità ed i criteri indicati dai contratti collettivi e, comunque, con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni.

Dati recenti hanno evidenziato che il ricorso al congedo parentale da parte degli uomini in Italia è abbasta esiguo; in particolare nel 29,3 % delle aziende la percentuale di utilizzo è inferiore al 5% mentre nel solo 1,1% dei casi è compresa tra il 6 ed il 10 %. Non solo! risulta che la normativa sui congedi parentali nel 67,6% non viene comunicata in azienda ed i neo-padri non sono incentivati ad utilizzarla.

E’ importante, quindi, conoscere i propri diritti al fine di poterli prontamente ed efficacemente utilizzare!!

Autore: Avv.Simona Fontana