Disabilità e congedi parentali

In questi mesi abbiamo parlato di congedi parentali molte volte ma, con questo post, vogliamo approfondire una tematica che molti lettori del blog ci hanno richiesto.

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Disabilità e congedi parentali: la nostra specialista, l’Avv.Simona Fontana, fa il punto sui diritti previsti dalla legge in questi casi.

Ascolta l’intervista:

Il Testo Unico a sostegno della maternità e della paternità riconosce ai genitori di figli minori con handicap in situazione di gravità di poter prolungare il congedo parentale entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino.

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente ed alla capacità complessiva individuale sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante commissioni mediche all’uopo istituite.

Il primo comma dell’art. 3 della legge 5 febbrai 1992 n. 104 “legge- quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate” riconosce la persona diversamente abile in colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La persona con handicap ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale ed alla efficacia delle terapia riabilitativa.

Il prolungamento del congedo parentale può essere fruito anche in misura continuativa o frazionata per un periodo massimo, comprensivo anche dei periodi di congedo parentale, non superiore a tre anni.

Per usufruire di siffatto congedo è necessario che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno, ossia per le intere 24 ore, presso strutture ospedaliere simili, pubbliche private che assicurano assistenza sanitaria continuativa, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore

L’indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo. I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

Il diritto di usufruire del prolungamento del congedo parentale non spetta

  • ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • ai lavoratori a domicilio;
  • ai lavoratori agricoli giornalieri;
  • ai lavoratori autonomi;
  • ai lavoratori parasubordinati;
  • in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
  • quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno
  • nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti

In alternativa al prolungamento del congedo parentale il genitore può decidere di usufruire di due ore di riposo giornaliero retribuito fino al compimento del terzo di anno di età.

Il genitore, trascorsa l’età del figlio prevista per poter usufruire del prolungamento del congedo parentale, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Siffatti diritti sono ovviamente riconosciuti ad entrambi i genitori anche nel caso di genitori adottativi che possono usufruire alternativamente.

Gli obiettivi che siffatte agevolazioni mirano a realizzare sono specificatamente indicati nell’articolo 1 della legge 104 del 1992 e consistono:

  1. nel garantire il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia della persona con handicap;
  2. nel prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, tramite il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona con handicap alla vita della collettività, nonché nel la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
  3. nel perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e nell’assicurare il servizi e le prestazioni per la prevenzioni, la cura e la riabilitazione delle minorazione
  4. ed, infine, nella predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona con handicap.

Alla luce, quindi, delle chiare e precise finalità che la normativa mira a realizzare è importante conoscere quali sono i propri diritti da esercitare allo scopo di garantire una dignitosa assistenza al proprio figlio disabile ed è fondamentale attivarsi qualora non vengano correttamente rispettati.

Autore: Simona Fontana

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